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Caso Maidan: sette mesi dopo, il ricorso è ancora senza risposta

Il ricorso contro il divieto di proiettare il documentario è ancora pendente. Quando si tratta di libertà di espressione e di riunione, tuttavia, anche il trascorrere del tempo può trasformarsi in una lesione dei diritti fondamentali.

Sono ormai trascorsi sette mesi dal ricorso contro la decisione del Municipio di Muralto che lo scorso gennaio aveva impedito agli organizzatori, HelvEthica Ticino e Amici della Costituzione, la proiezione del documentario Maidan: la strada verso la guerra, invocando «possibili tensioni o turbative dell’ordine pubblico».

Non si tratta di una semplice controversia amministrativa. Sono direttamente coinvolti diritti garantiti dalla Costituzione federale e cantonale, in particolare la libertà di espressione e la libertà di riunione.

Fin dall’avvio della procedura di ricorso, il Consiglio di Stato ha negato l’effetto sospensivo senza tuttavia adempiere all’obbligo di verificare la sussistenza di elementi concreti atti a giustificare tale decisione. Di conseguenza, il divieto è rimasto in vigore e la proiezione non ha potuto avere luogo. Successivamente, il Comune di Muralto ha ottenuto una proroga fino al 26 marzo per presentare le proprie osservazioni, senza poi pronunciarsi nel merito né produrre alcun elemento a sostegno della decisione impugnata.

Sotto il profilo giuridico, il principio è chiaro: secondo la costante giurisprudenza svizzera ed europea, la mera possibilità di contestazioni o tensioni non è sufficiente a giustificare una limitazione preventiva di una libertà fondamentale. Occorre un pericolo concreto, attuale e verificabile per l’ordine pubblico. Nel caso di Muralto, invece, il diniego delle misure provvisionali si è fondato esclusivamente sui rischi indicati dal Comune, senza che fossero dimostrati fatti concreti atti a giustificare una restrizione così incisiva.

È il noto problema del cosiddetto «veto dell’oppositore» (heckler’s veto): se fosse sufficiente minacciare contestazioni per impedire un evento pubblico, chiunque potrebbe ottenere, di fatto, la censura di iniziative che non condivide.

Gli sviluppi successivi sono significativi. Lo stesso documentario è stato infatti proiettato presso il Liceo di Bellinzona e in diverse città italiane, senza che si verificassero disordini. I timori avanzati non si sono dunque concretizzati.

Vi è tuttavia un aspetto ancora più preoccupante. Quando sono coinvolti diritti fondamentali, il tempo non è neutro. Ogni mese che passa rende sempre più difficile, se non impossibile, ripristinare integralmente l’esercizio del diritto leso: se la decisione arriva troppo tardi, il danno può ormai essere irreversibile.

Proprio su questo aspetto la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma da tempo che un rimedio giuridico è effettivo soltanto se consente di prevenire la violazione o di porvi rimedio in tempo utile, e non quando si limita a constatarla a posteriori.

A tutt’oggi il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato sul ricorso. È quindi legittimo attendersi una decisione al più presto. In uno Stato di diritto, la garanzia delle libertà costituzionali non dipende soltanto dal contenuto delle decisioni, ma anche dalla loro tempestività. Perché, quando la giustizia arriva troppo tardi, nessuna decisione può restituire il diritto che nel frattempo non ha potuto essere esercitato.

Sette mesi sono già trascorsi. Altri sette e saremo alle elezioni cantonali. Sarebbe auspicabile che, prima di allora, il Consiglio di Stato trovasse finalmente il tempo di pronunciarsi su un ricorso che riguarda le libertà costituzionali e, quindi, tutti i cittadini.

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